Un malato sottoposto a misura di sicurezza in REMS viene dimesso e successivamente commette un omicidio, chi ne risponde?
In linea generale, quando un soggetto sottoposto a misura di sicurezza in REMS viene dimesso e successivamente commette un omicidio, l'attenzione giudiziaria si concentra sulla valutazione della pericolosità sociale che ha giustificato la cessazione o l'attenuazione della misura.
Per affermare una responsabilità penale dello psichiatra o dei componenti dell'équipe non basta che il paziente abbia poi ucciso qualcuno: occorre dimostrare che la valutazione fosse gravemente negligente e che l'evento fosse concretamente prevedibile. Questo deriva dai principi generali sulla posizione di garanzia del sanitario e sul nesso causale.
Non risultano, tra le principali pronunce facilmente reperibili, sentenze della Cassazione divenute "leading case" in cui uno psichiatra di REMS sia stato definitivamente condannato perché aveva espresso parere favorevole alla dimissione e il paziente, una volta libero, abbia commesso un nuovo omicidio.
Più spesso vi sono:
- indagini dopo fatti gravissimi;
- verifiche sulla correttezza della valutazione della pericolosità;
- eventuali profili di responsabilità amministrativa o civile;
- archiviazioni o difficoltà probatorie sul nesso causale.
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