Sentenza Corte Costituzionale n. 157 del 2026; più diritti al paziente contro l'eccesso di coercizione ma nessuna garanzia contro l'abbandono
La sentenza stabilisce che la persona sottoposta a TSO ha diritto a farsi assistere immediatamente da un legale, rifacendosi alla Raccomandazione CM/Rec(2026)8 europea, per evitare abusi. Nella totale mancanza di garanzie per poter chiedere la presa in carico dei casi più difficili o ignorati dai servizi.
TSO legittimo e abusi
La proposta di abolizione del TSO apre ad problema strutturale che è in parte diverso da quello affrontato dalla Consulta.
La sentenza rafforza il lato della garanzia individuale: il paziente sottoposto a TSO deve avere qualcuno che possa far valere i suoi diritti contro l'eventuale uso illegittimo della coercizione. Ma questo non risolve automaticamente il problema speculare: chi tutela la persona malata e la sua famiglia quando il sistema sanitario non prende in carico adeguatamente una situazione che precede, o potrebbe evitare, il TSO?
La famiglia non è una controparte
E qui la famiglia rischia effettivamente di rimanere in una posizione molto particolare. Non è una «controparte» del paziente, ma nemmeno è propriamente una parte del procedimento.
È spesso il soggetto che conosce meglio l'evoluzione concreta della malattia, vede ciò che accade a domicilio, assiste alle ricadute, subisce le conseguenze delle interruzioni terapeutiche e, talvolta, è proprio chi deve chiamare il 118 quando la situazione precipita.
Eppure il suo potere di attivare stabilmente il sistema può essere molto più debole di quello che intuitivamente ci si aspetterebbe.
Il punto potrebbe essere formulato così:
se il nuovo sistema costruisce una garanzia forte contro l'eccesso di trattamento coercitivo, chi costruisce una garanzia altrettanto forte contro l'assenza di trattamento e di presa in carico?
Questa, a mio avviso, è una domanda legislativa estremamente importante.
Il problema della «asimmetria»
Si possono immaginare tre soggetti:
| Soggetto | Garanzia/potere |
|---|---|
| Paziente | diritto alla salute, autodeterminazione, difesa, controllo giudiziario del TSO |
| Servizi sanitari | potere-dovere di valutare, proporre e attuare interventi sanitari |
| Famiglia/caregiver | spesso enorme responsabilità materiale, ma strumenti istituzionali molto più limitati |
Ed emerge una situazione paradossale. La famiglia può trovarsi nella condizione di dire:
«Mio figlio sta peggiorando, non assume più la terapia, non dorme, è delirante, non riconosce di essere malato, rifiuta qualsiasi contatto con i servizi. Vi prego, intervenite.»
E ricevere, a seconda delle circostanze, una risposta sostanzialmente riconducibile a:
«Se non ci sono i presupposti per un TSO, non possiamo obbligarlo.»
Ma quando poi la situazione diventa sufficientemente grave da arrivare al TSO, la stessa famiglia può assistere a un procedimento nel quale il baricentro dei diritti formalmente garantiti è costituito dal paziente e dal suo difensore, mentre il familiare che ha documentato per mesi l'evoluzione della situazione non dispone di un equivalente strumento processuale per dire:
«Attenzione: non sto chiedendo di punire o internare mio figlio. Sto chiedendo che qualcuno si occupi seriamente di lui prima che sia necessario arrivare a questo punto.»
Questa è una distinzione fondamentale.
La famiglia dovrebbe godere del diritto di tutelarsi
Attribuire alla famiglia un potere diretto di imporre un trattamento rischierebbe di produrre un altro squilibrio: il familiare non dovrebbe diventare una sorta di «secondo psichiatra» o poter decidere che una persona debba essere sottoposta a coercizione.
Ma se la presa in carico non ha effetto e il sofferente continua a costituire un pericolo per i congiunti, andrebbe trovata una soluzione legale che in brevissimo tempo e con il patrocinio gratuito permetta di giungere una decisione prima che, come visto in diversi fatti di cronaca, gli eventi peggiorano irreversibilmente. Infatti le proposte legislative in essere prevedono che il patrocinio del paziente sia gratuito e sarebbe scorretto a questo punto costringere i familiari a dover ricorrere alle loro risorse, si formerebbe uno squilibrio.
Allora è perfettamente concepibile un sistema nel quale la famiglia abbia un diritto qualificato di attivazione, segnalazione, interlocuzione e reclamo. Così da escludere quelle lunghe indagini, problemi, ritorsioni del sofferente, ecc. derivanti da una normale denuncia che gran parte dei genitori che quasi sempre non vogliono fare, per non esporsi nei confronti del congiunto.
In diversi casi i servizi non intervengono o dimettono anticipatamente i sofferenti; la famiglia per tutelarsi da una persona che può essere ancora in crisi e potenzialmente pericolosa avrebbe il diritto di rivolgersi a un organismo indipendente, che può imporre o sollecitare una nuova valutazione.
Questa sarebbe una cosa molto diversa dal dare alla famiglia il potere di disporre un TSO.
E potrebbe essere proprio l'anello mancante.
Il Garante per la salute mentale e il «codice rosso»
La richiesta di istituire un Garante è interessante perché sposta la questione dal terreno della coercizione a quello della presa in carico. Medesima finalità circa le proposte della associazione “Mai più soli” - cura e futuro salute mentale che chiede a giusta ragione l'istituzione di codice rosso. vedi link a piè pagina.
Immaginiamo un familiare che dica:
«Non chiedo che mio figlio venga obbligato a prendere un determinato farmaco. Chiedo che il Dipartimento di salute mentale lo valuti, che venga elaborato un progetto terapeutico, che qualcuno verifichi la continuità assistenziale e che io possa sapere a chi rivolgermi quando la situazione precipita.»
Questo non dovrebbe essere considerato un attacco all'autodeterminazione del paziente.
Potrebbe essere invece considerato un diritto della famiglia alla presa in carico del problema sanitario.
E qui si potrebbe costruire un vero contrappeso.
Non serve dunque un «Garante del TSO», ma un Garante della continuità assistenziale e della presa in carico psichiatrica, con poteri di:
- ricevere segnalazioni della persona e dei familiari;
- chiedere ai servizi una valutazione;
- verificare che la valutazione sia stata effettivamente effettuata;
- ottenere una risposta motivata;
- verificare la continuità del progetto terapeutico;
- segnalare le situazioni di abbandono assistenziale;
- attivare, nei casi appropriati, una nuova valutazione multidisciplinare o chiedere il parere indipendente di un altro medico psichiatra;
- verificare che esista un piano per le crisi e per le ricadute;
- favorire il coinvolgimento della famiglia quando ciò sia compatibile con i diritti del paziente.
E soprattutto: non sostituirsi al medico, proprio come l'avvocato non dovrebbe sostituirsi al medico.
Il punto più interessante sarebbe creare due garanzie speculari
La riforma potrebbe essere costruita concettualmente così:
Garanzie contro l'eccesso di coercizione
→ paziente
→ difensore
→ giudice
→ controllo sul TSO.
Ma contemporaneamente:
Garanzie contro l'abbandono assistenziale
→ paziente/famiglia
→ servizio territoriale
→ garante/organismo indipendente
→ obbligo di valutazione e risposta
→ controllo sulla presa in carico.
In questo modo non si mette la famiglia contro il paziente.
La famiglia dalla parte della continuità di cura
Si mette la famiglia dalla parte della continuità della cura, lasciando al medico e al giudice le rispettive competenze.
Ed è particolarmente importante perché la stessa sentenza n. 157/2026, come osservavo prima, non riduce il problema alla procedura del TSO: la Consulta richiama espressamente la necessità di rafforzare i servizi territoriali e la presa in carico precedente alle situazioni di acuzie.
Quindi la questione posta non è affatto estranea alla logica della sentenza. È, semmai, una delle domande che la sentenza lascia aperte.
La vera riforma della salute mentale potrebbe allora avere bisogno di quattro gambe, non di tre:
paziente → famiglia → servizi → giustizia/garanzia.
Ognuno con una funzione diversa.
La famiglia e la comunicazione inversa
E c'è un aspetto ancora più delicato: la famiglia dovrebbe poter portare al servizio informazioni clinicamente rilevanti anche quando il paziente non acconsente alla comunicazione inversa. Non significa necessariamente che il medico possa rivelare alla famiglia informazioni coperte dal segreto professionale; significa che il familiare dovrebbe poter dire al medico ciò che sta accadendo a casa.
Questa distinzione — diritto del familiare a comunicare informazioni ≠ diritto automatico a ricevere informazioni sanitarie — potrebbe essere decisiva per costruire un sistema realmente funzionante.
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