Protocollo di Oviedo, parte I - il testo completo del documento e la raccomandazione sulla salute mentale
Il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo, avviato nel 2012, proponeva regole vincolanti sul ricovero e trattamento involontari in psichiatria nel tentativo di uniformare i trattamenti obbligatori in tutta l'Unione Europea.
Il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo, avviato nel 2012, proponeva regole vincolanti sul ricovero e trattamento involontari in psichiatria. Fu osteggiato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, dal Commissario per i diritti umani, da organismi ONU/CRPD e da organizzazioni della società civile, perché ritenuto incompatibile con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La bozza è stata modificata più volte, senza mutamenti sostanziali nella sua impostazione; il testo fu completato nel 2020 e trasmesso per parere nel febbraio 2025. Il 28 gennaio 2026 l’Assemblea parlamentare ha espresso un parere negativo. Ad oggi, il testo resta quindi una bozza in attesa di decisione del Comitato dei Ministri, non un protocollo approvato; è invece stata adottata la Raccomandazione CM/Rec(2026)8 sul rispetto dell’autonomia nella salute mentale.
Raccomandazione CM/Rec(2026)8
Ad oggi, il testo resta quindi una bozza in attesa di decisione del Comitato dei Ministri, non un protocollo approvato; è invece stata adottata la Raccomandazione CM/Rec(2026)8 sul rispetto dell’autonomia nella salute mentale.
Il link ufficiale del Consiglio d’Europa alla Raccomandazione CM/Rec(2026)8 sul rispetto dell’autonomia nella salute mentale è:
👉 CM/Rec(2026)8 – Recommendation on respect for autonomy in mental healthcare
È stata adottata dal Comitato dei Ministri il 17 giugno 2026.
La pagina ufficiale del Consiglio d’Europa dedicata alla salute mentale raccoglie inoltre la Raccomandazione insieme alla bozza del Protocollo addizionale sul ricovero e trattamento involontari.
👉 Consiglio d’Europa – Mental health care
Commenti
Al momento non commentiamo rimandando a futuri articoli.
Il testo della bozza
Il testo attuale non risulta disponibile in una traduzione ufficiale italiana completa: il documento ufficiale di riferimento è ancora il progetto di Protocollo addizionale (Draft Additional Protocol), trasmesso all’Assemblea parlamentare nel febbraio 2025. Dopo il parere negativo dell’Assemblea del 28 gennaio 2026, non risulta ancora adottato come Protocollo del Consiglio d’Europa.
Riferimento ufficiale al testo corrente:
Consiglio d’Europa – Draft Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine
Parere dell’Assemblea parlamentare del 28 gennaio 2026:
PACE – Opinion 310 (2026) sul progetto di Protocollo
Testo in lingua italiana (traduzione non ufficiale svolta con sistemi automatici e aiuto AI; riferimento link al documento originale in calce); gli articoli contrassegnati in rosso sono oggetto di critica e contestazione, segue nuovo post con chiarimenti.
Bozza del 15 febbraio 2022
PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'UOMO E LA BIOMEDICINA RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE RIGUARDO AL RICOVERO E AL TRATTAMENTO INVOLONTARI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA MENTALE
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Firmatari del presente Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina (di seguito denominata «Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina», STE n. 164),
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di conseguire una maggiore unità tra i suoi membri e che uno dei metodi attraverso i quali tale obiettivo viene perseguito è il mantenimento e l'ulteriore realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Tenendo presente la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, STE n. 5) e, in particolare, gli articoli 3, 5 e 8 della stessa;
Tenendo conto del lavoro svolto a livello internazionale sulla protezione della dignità e dei diritti delle persone con disabilità, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;
Considerando che l'obiettivo della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, quale definito all'articolo 1 della stessa, è proteggere la dignità e l'identità di tutti gli esseri umani e garantire a ciascuno, senza discriminazione, il rispetto della propria integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali riguardo all'applicazione della biologia e della medicina;
Tenendo presente la Raccomandazione [Rec(2004)10] del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla protezione dei diritti dell'uomo e della dignità delle persone affette da disturbi mentali;
Riconoscendo l'importanza del lavoro del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) e degli standard pertinenti elaborati da tale Comitato;
Sottolineando che qualsiasi forma di discriminazione fondata su problemi di salute mentale deve essere vietata;
Ricordando l'importanza di garantire un accesso equo a un'assistenza sanitaria mentale di qualità adeguata, tenendo conto delle esigenze sanitarie e delle risorse disponibili;
Sottolineando la necessità di proteggere le persone vulnerabili con problemi di salute mentale;
Ricordando che qualsiasi intervento nel campo della salute deve essere effettuato conformemente agli obblighi e agli standard professionali;
Sottolineando l'importanza di una formazione adeguata del personale che opera nei servizi di assistenza sanitaria mentale;
Sottolineando che la dignità umana richiede che le persone abbiano accesso a un sostegno per esercitare la propria autonomia;
Sottolineando l'importanza che le persone siano coinvolte nelle decisioni relative al proprio trattamento e alla propria assistenza;
Ribadendo l'importanza del principio del consenso libero e informato agli interventi nel campo della salute;
Riconoscendo che le limitazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina sono ammissibili soltanto se previste dalla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati, della protezione della salute pubblica o della protezione dei diritti e delle libertà altrui;
Tenendo conto degli standard professionali nazionali e internazionali nel campo del ricovero e del trattamento involontari delle persone nell'ambito dei servizi di assistenza sanitaria mentale, nonché dei precedenti lavori del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in questo campo;
Considerando che il trattamento involontario di una persona la cui capacità di decidere in merito al trattamento è gravemente compromessa deve mirare a consentire a tale persona di recuperare tale capacità;
Sottolineando l'importanza primaria dello sviluppo di adeguate misure di assistenza sanitaria mentale effettuate con il consenso della persona interessata e volte a evitare il ricorso al ricovero e al trattamento involontari;
Riconoscendo che il ricorso al ricovero e al trattamento involontari può mettere in pericolo la dignità umana e i diritti e le libertà fondamentali e deve pertanto essere ridotto al minimo e che tali misure devono essere utilizzate esclusivamente come ultima risorsa;
Sottolineando la necessità di garantire che, qualora tali misure siano utilizzate, le persone interessate siano adeguatamente protette e possano esercitare effettivamente i propri diritti;
Sottolineando l'importanza di un adeguato monitoraggio del ricorso a tali misure;
Determinati ad adottare le misure necessarie per salvaguardare la dignità umana e garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della persona riguardo al ricovero e al trattamento involontari, chiarendo gli standard di protezione applicabili al ricorso a tali misure,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I – Oggetto e campo di applicazione
Articolo 1 – Oggetto
- Le Parti del presente Protocollo devono proteggere la dignità e l'identità di tutte le persone e garantire, senza discriminazioni, il rispetto della loro autonomia, integrità e degli altri loro diritti e libertà fondamentali riguardo al ricovero e al trattamento involontari nell'ambito dei servizi di assistenza sanitaria mentale.
- Le disposizioni del presente Protocollo non limitano né pregiudicano in altro modo la possibilità per una Parte di accordare una misura di protezione più ampia di quella prevista dal presente Protocollo.
Articolo 2 – Campo di applicazione e definizioni
Campo di applicazione
- Le disposizioni del presente Protocollo si applicano al ricovero e al trattamento involontari delle persone affette da disturbi mentali.
- Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano ai minori.
- Il presente Protocollo non si applica al ricovero e al trattamento ordinati nell'ambito di un procedimento penale.
Definizioni
- Ai fini del presente Protocollo, il termine:
- «disturbo mentale» è definito conformemente agli standard medici internazionalmente accettati; una mancata conformità ai valori morali, sociali, politici, religiosi o ad altri valori della società non può essere considerata di per sé un disturbo mentale;
- «misura involontaria» indica qualsiasi ricovero e/o trattamento di una persona senza il suo consenso libero e informato o contro la sua volontà;
- «finalità terapeutica» indica il controllo dei sintomi, il rallentamento del tasso di deterioramento, la riabilitazione e la cura di un disturbo mentale, con l'obiettivo del recupero della persona;
- «isolamento» indica il trattenimento forzato di una persona da sola in una stanza o in un'area designata;
- «contenzione» indica l'impiego di mezzi fisici, meccanici o farmacologici allo scopo di trattenere o immobilizzare una persona o di controllarne i movimenti;
- «rappresentante» indica una persona prevista dalla legge per rappresentare gli interessi e prendere decisioni per conto di una persona che, secondo la legge, non ha la capacità di prestare il consenso;
- «persona di fiducia» indica una persona scelta da chi riceve assistenza sanitaria mentale, espressamente designata per assisterlo e sostenerlo e che abbia accettato tale ruolo;
- «tribunale» indica un organo giudiziario;
- «organo competente» indica un'autorità, una persona o un organismo previsto dalla legge competente ad adottare una decisione relativa a una misura involontaria;
- «autorità responsabile» indica l'autorità responsabile della struttura nella quale la persona è ricoverata, oppure l'autorità avente responsabilità amministrativa per i medici che supervisionano l'assistenza medica della persona.
Capitolo II – Regola generale
Articolo 3 – Regola generale
- Le misure nell'ambito dell'assistenza sanitaria mentale devono, come regola generale, essere attuate esclusivamente con il consenso libero e informato della persona interessata o, qualora, secondo la legge, la persona non abbia la capacità di prestare il consenso, rispettando la sua volontà.
- Prima di ricorrere al ricovero o al trattamento involontari alle condizioni previste dal presente Protocollo, devono essere prese in considerazione e valutate tutte le opzioni disponibili che rispettino le disposizioni del paragrafo 1.
- L'esistenza di un disturbo mentale, di per sé, non può in nessun caso giustificare il ricovero o il trattamento involontari.
- In tutti i casi e nella misura del possibile, la persona deve essere coinvolta nella pianificazione della propria assistenza sanitaria mentale e deve essere trattata nell'ambiente in cui vive, con l'obiettivo del suo recupero.
Articolo 4 – Accesso a un'adeguata assistenza sanitaria mentale
Le Parti devono garantire che sia disponibile una gamma di servizi di qualità adeguata, nel rispetto della regola generale stabilita dall'articolo 3, per soddisfare le esigenze individuali di salute mentale delle persone che usufruiscono dei servizi di assistenza sanitaria mentale.
Capitolo III – Disposizioni generali
Articolo 5 – Legalità
Le misure involontarie devono essere applicate esclusivamente in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge e nel rispetto delle garanzie previste dal presente Protocollo.
Articolo 6 – Proporzionalità e necessità
Le misure involontarie devono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. Le persone sottoposte a tali misure devono essere assistite nell'ambiente meno restrittivo possibile e ricevere il trattamento meno restrittivo o invasivo possibile, tenendo conto delle loro esigenze sanitarie e della necessità di proteggerle o di proteggere altre persone da un danno.
Articolo 7 – Persona di fiducia
Nell'ambito di una procedura riguardante una misura involontaria, la persona interessata ha il diritto di scegliere una persona di fiducia, che sarà espressamente designata conformemente alla legge.
Articolo 8 – Assistenza legale
- Le persone sottoposte a misure involontarie hanno il diritto di beneficiare effettivamente dell'assistenza legale.
- Fatte salve le condizioni previste dalla legge, l'assistenza legale deve essere fornita gratuitamente per tutti i procedimenti di cui agli articoli 12 e 16.
Articolo 9 – Standard professionali
Le persone sottoposte a misure involontarie devono ricevere assistenza prestata conformemente agli obblighi e agli standard professionali da parte di personale dotato delle competenze e dell'esperienza necessarie.
Articolo 10 – Ambiente adeguato
- Le Parti del presente Protocollo devono adottare misure affinché ogni ricovero involontario e ogni trattamento involontario avvengano in un ambiente adeguato e rispettoso della dignità della persona.
- Ogni ricovero involontario deve avvenire in una specifica struttura di assistenza sanitaria mentale.
Capitolo IV – Criteri per il ricovero e il trattamento involontari
Articolo 11 – Criteri per il ricovero e il trattamento involontari
Il ricovero e/o il trattamento involontari possono essere utilizzati esclusivamente qualora siano soddisfatti i seguenti criteri:
i.
a. lo stato di salute mentale attuale della persona rappresenta un rischio significativo di grave danno per la sua salute e la sua capacità di decidere in merito alla misura è gravemente compromessa; oppure
b. lo stato di salute mentale attuale della persona rappresenta un rischio significativo di grave danno per altre persone;
ii. la misura ha una finalità terapeutica; e
iii. qualsiasi misura volontaria è insufficiente per affrontare i rischi di cui al punto i.
Capitolo V – Procedure relative al ricovero e al trattamento involontari
Articolo 12 – Procedure ordinarie per l'adozione delle decisioni relative al ricovero e al trattamento involontari
- La decisione di sottoporre una persona a ricovero o trattamento involontari deve essere adottata da un tribunale o da un altro organo competente. Il tribunale o altro organo competente deve:
i. agire sulla base di un esame medico appropriato effettuato da almeno un medico dotato delle competenze e dell'esperienza necessarie, conformemente agli obblighi e agli standard professionali applicabili;
ii. assicurarsi che siano soddisfatti i criteri stabiliti dall'articolo 11;
iii. agire secondo le procedure previste dalla legge, sulla base dei principi secondo cui la persona interessata deve essere ascoltata personalmente e con il sostegno della propria persona di fiducia, qualora ne sia stata designata una;
iv. tenere conto dell'opinione della persona interessata e di ogni volontà precedentemente espressa e pertinente da tale persona; e
v. consultare, ove opportuno, il rappresentante della persona.
- La decisione di sottoporre una persona a una misura involontaria deve specificare il periodo di validità della misura e deve essere documentata.
- La legge deve specificare la durata massima di validità di qualsiasi decisione di sottoporre una persona a una misura involontaria e le modalità della revisione periodica.
Articolo 13 – Procedure per l'adozione delle decisioni in situazioni di emergenza
- Quando non vi è tempo sufficiente per seguire le procedure stabilite dall'articolo 12 a causa del rischio imminente di grave danno, alla salute della persona interessata o ad altre persone, la decisione di sottoporre una persona a ricovero e/o trattamento involontari può essere adottata da un tribunale o da un altro organo competente alle seguenti condizioni:
i. il ricovero e/o il trattamento involontari devono avvenire esclusivamente sulla base di un esame medico appropriato alla misura interessata;
ii. devono essere soddisfatti i criteri stabiliti dall'articolo 11;
iii. le disposizioni delle lettere iii, iv e v del paragrafo 1 dell'articolo 12 devono essere rispettate nella misura del possibile;
iv. le decisioni di sottoporre una persona a ricovero e/o trattamento involontari devono essere documentate.
- La legge deve specificare il periodo massimo durante il quale una misura d'emergenza può essere applicata.
- La durata della misura d'emergenza deve essere la più breve possibile. Essa non deve protrarsi oltre la situazione di emergenza o oltre il periodo massimo previsto dal paragrafo 2, salvo qualora sia stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 12.
Articolo 14 – Proroga di una misura involontaria
Le disposizioni dell'articolo 12 si applicano anche alle procedure per l'adozione delle decisioni relative alla proroga di una misura involontaria.
Articolo 15 – Cessazione di una misura involontaria
- Il ricovero o il trattamento involontari devono cessare qualora uno qualsiasi dei criteri stabiliti dall'articolo 11 non sia più soddisfatto.
- Il medico responsabile dell'assistenza della persona è responsabile della valutazione dell'eventuale venir meno di uno dei criteri pertinenti di cui all'articolo 11.
- L'autorità responsabile deve assicurare che la conformità continuativa della misura ai requisiti di legge sia sottoposta a revisione a intervalli regolari.
- Il medico responsabile dell'assistenza della persona, o altro personale sanitario designato dalla legge, e l'autorità responsabile hanno il diritto di agire sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di porre termine alla misura, salvo che, secondo la legge, un tribunale o altro organo competente partecipi alla procedura di cessazione della misura.
Articolo 16 – Ricorsi e revisioni riguardanti la legittimità delle misure involontarie
- Le Parti devono garantire che le persone sottoposte a ricovero e/o trattamento involontari possano, con il sostegno della propria persona di fiducia, qualora ne sia stata designata una, esercitare effettivamente il diritto:
i. di presentare ricorso dinanzi a un tribunale contro la decisione di sottoporle alla misura; e
ii. di chiedere a un tribunale di verificare se la misura o la sua applicazione continuativa siano conformi ai requisiti di legge.
Il ricorso può essere presentato e la revisione può essere richiesta anche dal rappresentante della persona, qualora ne sia stato designato uno.
- Le Parti devono garantire che qualsiasi persona sottoposta a una misura involontaria possa esercitare effettivamente il diritto di essere ascoltata personalmente, con il sostegno, ove opportuno, della propria persona di fiducia o del proprio rappresentante, qualora ne sia stato designato uno, nell'ambito delle revisioni o dei ricorsi.
- La persona interessata, il suo rappresentante, la persona che presta assistenza legale nei procedimenti giudiziari e, secondo quanto previsto dalla legge, la persona di fiducia devono avere accesso a tutto il materiale sottoposto al tribunale, fatta salva la tutela della riservatezza e della sicurezza altrui, secondo quanto previsto dalla legge.
- Il tribunale deve pronunciare la propria decisione tempestivamente, conformemente alla legge.
Capitolo VI – Misure restrittive e irreversibili
Articolo 17 – Isolamento e contenzione
- Le Parti devono garantire lo sviluppo di metodi e programmi volti a prevenire il ricorso all'isolamento e alla contenzione.
- L'isolamento e la contenzione possono essere utilizzati, nel rispetto delle condizioni di tutela previste dalla legge, esclusivamente per prevenire un grave danno imminente alla persona interessata o ad altre persone. L'isolamento e la contenzione devono sempre avvenire in un ambiente adeguato. In conformità ai principi di proporzionalità e necessità, l'isolamento e la contenzione possono essere utilizzati esclusivamente come ultima risorsa e per un periodo limitato a quanto strettamente necessario.
- Ogni ricorso all'isolamento o alla contenzione deve essere specificamente ed espressamente ordinato da un medico oppure portato immediatamente all'attenzione di un medico al fine di ottenere la sua approvazione. La natura, le ragioni e la durata di ogni ricorso all'isolamento o alla contenzione devono essere registrate nella cartella clinica della persona e devono inoltre essere oggetto di una registrazione specifica.
- Le persone sottoposte a isolamento o a contenzione meccanica devono essere monitorate continuamente da un membro del personale adeguatamente formato.
- Qualsiasi ricorso all'isolamento o alla contenzione può essere oggetto della procedura di reclamo prevista dall'articolo 22.
Articolo 18 – Trattamenti volti a produrre effetti irreversibili
I trattamenti volti a produrre effetti fisici irreversibili non devono essere utilizzati nell'ambito delle misure involontarie.
Capitolo VII – Informazione e comunicazione
Articolo 19 – Diritto all'informazione
- Alle persone sottoposte a tali misure devono essere fornite tempestivamente informazioni appropriate sui loro diritti in relazione alla/e misura/e involontaria/e e sui rimedi a loro disposizione, così come a qualsiasi persona che presti loro assistenza legale, a qualsiasi rappresentante e a qualsiasi persona di fiducia.
- Le persone interessate, qualsiasi rappresentante e qualsiasi persona che presti loro assistenza legale devono essere informati regolarmente e in modo appropriato delle ragioni della misura e dei criteri per la sua eventuale proroga o cessazione e devono ricevere copia di tutte le decisioni pertinenti. La legge può prevedere che anche la persona di fiducia riceva tali informazioni.
- La persona che presta assistenza legale alle persone interessate, il loro rappresentante e la loro persona di fiducia devono essere informati tempestivamente di qualsiasi ricorso all'isolamento o alla contenzione.
Articolo 20 – Diritto alla comunicazione
- Nell'ambito delle misure involontarie, le persone interessate hanno il diritto di comunicare, senza restrizioni, con qualsiasi persona che presti loro assistenza legale, con qualsiasi rappresentante o con qualsiasi organismo ufficiale incaricato della protezione dei diritti delle persone sottoposte a misure involontarie.
- Le persone interessate hanno inoltre il diritto di comunicare con la propria persona di fiducia e con persone e organismi diversi da quelli indicati al paragrafo 1. Tale diritto può essere limitato esclusivamente nella misura necessaria a proteggere la salute e la sicurezza personale delle persone interessate.
Capitolo VIII – Conservazione dei registri, procedura di reclamo e monitoraggio
Articolo 21 – Conservazione dei registri
Devono essere tenuti registri medici e amministrativi completi per tutte le persone sottoposte a ricovero e/o trattamento involontari. Le condizioni che disciplinano l'accesso a tali informazioni e il periodo di conservazione delle stesse devono essere stabiliti dalla legge.
Articolo 22 – Procedura di reclamo
Le Parti devono garantire che le persone sottoposte a una misura involontaria, con il sostegno della propria persona di fiducia, qualora ne sia stata designata una, nonché qualsiasi persona che presti loro assistenza legale e qualsiasi rappresentante, abbiano accesso a un sistema efficace di reclami, sia presso l'autorità responsabile sia presso un organismo esterno indipendente, per quanto riguarda le questioni relative all'attuazione delle misure involontarie che non siano disciplinate dalle procedure previste dall'articolo 16.
Articolo 23 – Monitoraggio
- Le Parti devono garantire che il rispetto delle disposizioni del presente Protocollo sia sottoposto a un adeguato monitoraggio indipendente.
- Le strutture utilizzate per il ricovero involontario delle persone nell'ambito dei servizi di assistenza sanitaria mentale devono essere registrate presso un'autorità competente e devono essere sottoposte a ispezioni indipendenti e sistematiche.
Capitolo IX – Sanzioni
Articolo 24 – Sanzioni
Le Parti devono prevedere sanzioni appropriate da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo.
Capitolo X – Relazione tra il presente Protocollo e le altre disposizioni e riesame del Protocollo
Articolo 25 – Relazione tra il presente Protocollo e la Convenzione
Nei rapporti tra le Parti, le disposizioni degli articoli da 1 a 24 del presente Protocollo devono essere considerate articoli aggiuntivi alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
Articolo 26 – Riesame del Protocollo
Al fine di monitorare gli sviluppi scientifici, il presente Protocollo deve essere esaminato nell'ambito del comitato di cui all'articolo 32 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, successivamente, a intervalli stabiliti dal comitato.
Capitolo XI – Clausole finali
Articolo 27 – Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. Esso è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se non ha precedentemente o contestualmente espresso il proprio consenso a essere vincolato dalle disposizioni della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 28 – Entrata in vigore
- Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
- Nei confronti di qualsiasi Firmatario che esprima successivamente il proprio consenso a esserne vincolato, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 29 – Adesione
- Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, qualsiasi Stato che abbia aderito alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina può aderire anche al presente Protocollo.
- L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del suo deposito.
Articolo 30 – Denuncia
- Qualsiasi Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 31 – Notifica
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, a qualsiasi Firmatario, a qualsiasi Parte e a qualsiasi altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina:
i. qualsiasi firma;
ii. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
iii. qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 28 e 29;
iv. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il giorno xx del mese xxx dell'anno 20xx, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, a qualsiasi Firmatario, a qualsiasi Parte e a qualsiasi altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina.
[1] Il presente documento è stato classificato come riservato fino al suo esame da parte del Comitato dei Ministri.
Nota importante: questi articoli appartengono alla bozza del 15 febbraio 2022 che mi hai fornito, non a un Protocollo definitivamente approvato. La stessa bozza contiene infatti ancora i segnaposto «xx day of xxx 20xx», coerenti con un testo non definitivo.
Alcuni testi sono stati generati con l'aiuto della IA; potrebbero contenere inesattezze. Le informazioni contenute in questo sito hanno scopo informativo e non sostituiscono il consiglio, la diagnosi o la terapia di un medico qualificato. Il visitatore assume la piena responsabilità per qualsiasi azione intrapresa sulla base di tali contenuti, sollevando il titolare del sito da ogni responsabilità. Consulta anche le condizioni d'uso.