Parlo con il Centro? Mio figlio è diventato aggressivo, non vuole curarsi... fate qualcosa!
Una malaprassi diffusa
Un familiare telefona da casa, chiedendo un intervento urgente o anche un visita al suo congiunto che è aggressivo, oppure non aderisce alle cure nè vuole seguire i consigli dei genitori o parenti, quindi rifiuta di presentarsi al locale Centro. Ed in questo caso la risposta spesso è “ce lo porti qui” [ndr. fosse facile insistendo diventa aggressivo] oppure “se non vuole presentarsi non sappiamo cosa fare”.
E' l'applicazione integrale e sconcertante del concetto “la libertà è terapeutica” (F. Basaglia) non applicabile ai disturbati gravi che non hanno coscienza della propria malattia. La legge 180 necessita di alcune integrazioni.
Lo psichiatra deve presentarsi a domicilio?
Non ha alcun obbligo di presentarsi, adducendo al fatto che il familiare è un ansioso (vedi più sotto) e può essere ritenuto responsabile solo in caso di dolo, ovviamente impossibile da provarsi in ambito psichiatrico.
Cosa possono fare i familiari
- insistere minacciando una denuncia
- rivolgersi al Sindaco per chiedere un ASO
- al telefono: descrivere sempre per bene cosa sta accadendo. Ad es. “rifiuta le cure” non ha senso invece “non vuole seguirci al centro e ci ha minacciati con un coltello” è più persuasivo
- rivolgersi ad una Associazione di preferenza o alla helpline di sospsiche.it per ottenere aiuto
Riferimenti legali
Secondo la legge 180 il medico decide se deve recarsi o meno a domicilio del paziente. Il mancato intervento non comporta colpe, secondo i giuristi.
Attualmente, qualora ne sia richiesto l'intervento, il medico che è un incaricato di pubblico servizio, deve recarsi a domicilio del richiedente per prestare la necessaria assistenza; un rifiuto potrebbe farlo incorrere nel reato di cui all'art. 328 c.p. Gli Autori, in realtà (pag. 56) si chiedono se a fronte di una richiesta di un intervento urgente il medico debba sempre e con immediatezza recarsi a domicilio del richiedente o se abbia la possibilità di operare delle scelte.
Secondo gli Autori, la valutazione della gravità del quadro clinico e la decisione di aderire alla richiesta di intervento rimane sempre di competenza del medico (...) E' fin troppo ovvio che (...) colui che fa richiesta di intervento è mosso, il più delle volte da interferenze affettive, ansiose ovvero dal non avere cognizioni mediche [ndr: in breve: nonostante la richiesta urgente via telefono lo psichiatra,,nemmeno fosse un veggente, non interviene liquidando il familiare come “ansioso”!].
Gli autori concludono ritenendo che la configurabilità del reato di cui all'art. 328 c.p. (omissioni di atto di ufficio) richiede il dolo generico, ovvero la volontà cosciente da parte del pubblico ufficiale di rifiutare, ritardare od omettere l'atto da lui dovuto [ndr: figuriamoci come provarlo!]
da: La Responsabilità professionale dello psichiatra, Greco-Catanesi, ed. Piccin Padova, 1990 - pag. 56
Il nostro commento: questa interpretazione consente al medico di intervenire o meno nelle visite domiciliari. Si basa sul fatto che il familiare chiede un intervento domiciliare non perché ne ha effettivo bisogno, bensì perché di norma è un ansioso. Gli interventi domiciliari, anche in regime di urgenza, sono affidati solo alla buona volontà dello psichiatra, non ad una precisa normativa che specifica chiaramente le sue responsabilità.