Glossario dei termini
- name of the term: Interdizione
- descriptions of the term:
L'interdizione
L’interdizione è una misura di protezione prevista per le persone che, a causa di una grave infermità, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Viene disposta dal giudice tutelare, previa una lunga prassi nella quale sono ascoltati i parenti del beneficiario, un perito di parte (psicologo o psichiatra) e un perito nominato dal Tribunale.
Comporta la nomina di un tutore, che si occupa della persona e della gestione dei suoi beni. Il tutore prende le decisioni necessarie nell’interesse dell’interdetto, cercando di rispettarne, per quanto possibile, i bisogni e le volontà.
Il tutore è tenuto a rendicontare annualmente i movimenti monetari, su richiesta deve presentare tutti i conti in ordine, meglio documentando ogni spesa, anche piccola. E' responsabile anche del comportamento tenuto dall'interdetto.Non può svolgere alcuna operazione patrimoniale (investimenti, vendita di immobili, ecc.) se non dietro autorizzazione del Giudice Tutelare.
Rispetto all’amministrazione di sostegno, l’interdizione limita maggiormente la capacità della persona di compiere autonomamente atti giuridici.
- Synonyms: Tutore, Interdetto
- Language of the term (2 char ISO code): it