L'assosciazione Diritti alla follia sostiene l'illegalità del TSO senza difesa del paziente
Con l’Ordinanza del 29 dicembre 2025, il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all’art. 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), nella parte in cui non garantisce adeguatamente il diritto alla difesa della persona sottoposta a TSO. Il giudizio davanti alla Corte Costituzionale è stato quindi formalmente aperto. L’atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte Costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026 [esso è disponibile al seguente link, N.d.R.].
Non desideriamo addentrarci in lunghe e noiose questioni legali rimandando all'articolo in rete.
Più diritti ai pazienti
Le richieste della Associazione Diritti alla Follia sono:
- che il paziente debba essere informato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- che l’ordinanza del sindaco che dispone il TSO debba essere comunicata anche al difensore eventualmente nominato;
- che l’audizione del paziente davanti al giudice tutelare avvenga con la presenza del difensore;
- che anche il decreto di convalida del giudice tutelare sia comunicato al difensore.
Intitola “La Repubblica” del 7 marzo 2026: Il Tso viola la libertà personale? La Corte Costituzionale dovrà deciderlo; non abbiamo accesso al testo ma riteniamo che non sia il TSO a violare la libertà (casomai: chi li dispone) infatti è uno strumenti che va applicato nei confronti di quei pazienti che possono mettere in pericolo se stessi o gli altri e rifiutano lel cure.
Proprioi per evitare che vengano ricoverate persone che non sono malati mentali o pazienti che non dovrebbero essere sottoposti a un trattamento obbligatorio, è nostro parere che sia corretto assegnare maggiori diritti a tutela dei pazienti.
Le proposte a sostegno
Molte associazioni dei familiari ancora non si sono espresse ma dovrebbero appoggiare tali richieste. L'argomento è già stato affrontato e illustrato nel Manifesto per la Salute Mentale di SOSPSICHE.IT, alla voce TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI.
Questo è uno dei molteplici sensati argomenti che richiedono la modifica alla legge 180, anzi, ci sistupisce che dopo 45 anni nessuno ci abbia pensato,nemmeno i sostenitori più incalliti.
Più diritti anche alle famiglie
La proposta dovrebbe prevedere l'obbligo di presenziare al TSO da parte degli operatori sanitari e la facoltà della famiglia di ricorrere ad un giudice tutelare o comunque un garante, per ottenere invece il TSO nei casi di rifiuto di presa in carico da parte dei sanitari, qualora il paziente sia aggressivo o violento.
Riferimenti legali
La legge 180 sancisce che il medico non ha alcun obbligo d'essere presente al TSO. Nè prevede che, per non inficiare il rapporto terapeutico, sia presente un suo collega o una figura di mediatore.
E doveroso, al contrario, sottolineare, per quanto detto sopra a proposito della peculiarità del rapporto con il paziente, l'inopportunità della partecipazione diretta dello psichiatra a tali operazioni. L'efficacia di qualsiasi intervento psicoterapeutico e, com'e noto, strettamente dipendente dalla qualità del rapporto che si realizza tra paziente e psichiatra, rapporto che deve essere fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Mescolare dunque le due figure (quella del medico e quella del poliziotto) significa offrire al paziente una immagine distorta del ruolo e della finalità dell'intervento psichiatrico, minare all'origine le possibilità di instaurare un proficuo rapporto, compromettendo quella necessaria relazione fiduciaria che rappresenta la condizione indispensabile per un positivo riscontro terapeutico.
da: La Responsabilità professionale dello psichiatra, Greco-Catanesi, ed. Piccin Padova, 1990 - Trattamenti Sanitari Obbligatori, pag. 67